Accordo
Art. 9
Controllo su persone merci e mezzi di trasporto
In vigore dal 14 dic 2010
Controllo su persone merci e mezzi di trasporto
L' Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni, ed esercita il controllo su:
a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale in particolare quelle che entrano nel ed escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b merci trasportate o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di essere coinvolte in un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) locali sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-9