Accordo
Art. 7
Informazione sul movimento di merci
In vigore dal 14 dic 2010
Informazione sul movimento di merci
Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, le seguenti informazioni:
a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l' eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
b)se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale e 1' eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-7