Accordo
Art. 6
Assistenza Tecnica
In vigore dal 14 dic 2010
Assistenza Tecnica
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:
a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacità specialistiche dei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca;
d) scambio di visite di esperti in materie doganali;
e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-6