Accordo
Art. 8
Scambio di informazioni
In vigore dal 14 dic 2010
Scambio di informazioni
In conformità alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e, previa indagine, se necessario - tutte le informazioni atte a garantire l'esatta riscossione dei dazi doganali, delle tasse e delle imposte e segnatamente le informazioni che agevolino:
a) la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni e i controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-8