Accordo
Art. 5
Consegna controllata
In vigore dal 14 dic 2010
Consegna controllata
Le Amministrazioni doganali possono, attraverso reciproche intese e conformemente alle rispettive legislazioni e regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre o rimosse o sostituite interamente o in parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-5