Art. 5 · Consegna controllata
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Art. 5

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Consegna controllata

In vigore dal 14 dic 2010
Consegna controllata Le Amministrazioni doganali possono, attraverso reciproche intese e conformemente alle rispettive legislazioni e regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre o rimosse o sostituite interamente o in parte.
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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-5