Accordo

Art. 2

Campo d'applicazione dell'Accordo

In vigore dal 14 dic 2010
Campo d'applicazione dell'Accordo 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali. 2. Tutta l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente: alla mutua assistenza amministrativa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-2

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