Accordo

Art. 4

Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali

In vigore dal 14 dic 2010
Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-4

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