Accordo
Art. 4
Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali
In vigore dal 14 dic 2010
Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-4