Accordo
Art. 12
Indagini
In vigore dal 14 dic 2010
Indagini
1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini riguardanti operazioni che sono, o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e ne comunica i risultati a quest'ultima.
2. Queste indagini vengono condotte in conformità alla legislazione vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette prontamente all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-12