Accordo
Art. 14
Dossier e documenti
In vigore dal 14 dic 2010
Dossier e documenti
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti contenenti tutte le informazioni disponibili circa azioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutti gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzo delle informazioni o dei documenti devono essere forniti contemporaneamente.
3. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi si rivelassero insufficienti.
4. Dossier e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo vengono restituiti quanto prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-14