Accordo

Art. 11

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

In vigore dal 14 dic 2010
Comunicazione ed esecuzione delle richieste 1. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza ai sensi del presente Accordo vengono inoltrate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali ed accompagnata da qualsiasi documento ritenuto utile. 3. Le richieste effettuate in conformità al paragrafo 2 di questo articolo devono comprendere le seguenti informazioni: a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente; b) l'oggetto e il motivo della richiesta; c) una sintetica descrizione della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento; d) informazioni precise ed esaustive circa le persone coinvolte nel procedimento, se conosciute. 4. La richiesta, formulata da una delle Amministrazioni doganali, di seguire una particolare procedura viene soddisfatta, in conformità e in osservanza alle disposizioni giuridiche e amministrative nazionali della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni contenute nel presente Accordo sono comunicate a funzionari all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari designati in tal modo viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente, in conformità all' del presente Accordo.
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Comunicazione ed esecuzione delle richieste (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con Allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo