Accordo

Art. 20

Attuazione dell'Accordo

In vigore dal 14 dic 2010
Attuazione dell'Accordo 1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 2. Viene istituita una Commissione mista italo- bielorussa, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Presidente del Comitato di Stato delle Dogane o da loro rappresentanti assistiti da esperti, che si riunirà ogniqualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta dell'una o dell'altra. Amministrazione doganale, allo scopo di supervisionare l'attuazione del presente Accordo, nonché per trovare soluzioni ai problemi che potrebbero sorgere. 3. Le Amministrazioni doganali possonò adottare misure per far sì che propri funzionari responsabili di indagini o della repressione delle infrazioni doganali mantengano contatti diretti tra loro, nel rispetto delle proprie procedure amministrative interne. 4. Controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno appianate per via diplomatica.
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