Accordo

Art. 19

Costi

In vigore dal 14 dic 2010
Costi 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno necessarie per dar seguito alla richiesta, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-19

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