Accordo
Art. 18
Esenzioni dalla responsabilità di rendere assistenza
In vigore dal 14 dic 2010
Esenzioni dalla responsabilità di rendere assistenza
1. Nei casi in cui l'assistenza ai sensi del presente Accordo nuocesse alla sovranità, sicurezza, politica pubblica o a qualsiasi altro interesse nazionale di una Parte Contraente, o comportasse una violazione del segreto industriale, commerciale o professionale o si rivelasse in contrasto con la propria legislazione nazionale, l'assistenza può essere rifiutata.
2. Se l'Amministrazione doganale richiedente.non fosse in grado di soddisfare una richiesta similare che le venisse avanzata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. Il soddisfacimento di una tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere posposta dall'Amministrazione adita quando essa vada ad interferire con un'indagine, un'azione penale o un procedimento in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere data nei termini e alle condizioni dell'Amministrazione doganale dalla prima eventualmente stabilite.
4. Laddove l'assistenza venga. rifiutata o posposta, i motivi del rifiuto o del rinvio saranno comunicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-18