Accordo
Art. 22
Entrata in vigore e termine
In vigore dal 14 dic 2010
Entrata in vigore e termine
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di tale notifica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Minsk il 18 aprile 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Bielorussa, Russa ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo, prevale il testo in inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla
cooperazione e la mutua assistenza amministrativa
in materie doganali
Disposizioni concernenti il trasferimento e l'utilizzo di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti
1. Le Amministrazioni doganali possono utilizzare i dati personali che hanno ricevuto esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione doganale che fornisce.i dati. Tali dati possono essere trasmessi ad altre autorità soltanto previo consenso dell'Amministrazione doganale che li fornisce.
2. Su richiesta dell'Amministrazione doganale che fornisce i dati, l'altra Amministrazione doganale rende conto dell'utilizzo di detti dati e ne riferisce l'esito.
3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si assicura della validità dei dati da trasferire. In caso di dati non validi o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente ne viene informata immediatamente. L'Amministrazione doganale richiedente provvede ad effettuare la correzione dei dati od a cancellarli qualora ciò sia richiesto.
4. Le Amministrazioni doganali mantengono un registro relativo ai dati a carattere personale forniti e sulla ricevuti.
5. Le Amministrazioni doganali provvedono alla protezione dei dati ricevuti da accessi non autorizzati, variazioni effettuate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, come pure da un ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la cancellazione dei dati. I dati a carattere personale vengono cancellati alla scadenza fissata o alla cessazione della necessità.
7. L'apflicaz.ioacAet presenteAccordo ha luogo, in ogni caso, in modo tale che il trattamento dei dati pe.rsq m4,,,vonge,,effetiade net rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, ivi compresa la loro riservatezza ed' identità, così come garantito dalle legislazioni nazionali delle Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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