Accordo
Art. 15
Esperti e testimoni
In vigore dal 14 dic 2010
Esperti e testimoni
1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relativamente ad un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, qualora possibile, a testimoniare davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di esperti o testimoni circa fatti da essi accertati nel corso delle loro mansioni ufficiali e a produrne le prove. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario è chiamato a deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti in cui i propri funzionari possono testimoniare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-15