Accordo
Art. 13
Visita funzionari
In vigore dal 14 dic 2010
Visita funzionari
1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e soggetta alle condizioni da quest'ultima imposte, possono allo scopo di indagare un'infrazione doganale:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita i documenti, i registri e altri dati pertinenti per estrarre qualsiasi informazione concernente quella infrazione doganale;
b) prelevare copie dei documenti, registri ed altri dati relativi a quella infrazione doganale;
c) essere presenti nel corso di un'indagine condotta dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale del proprio Stato ed utili all'Amministrazione doganale richiedente in relazione alla violazione doganale.
2. Quando funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente nelle circostanze previste al paragrafo i di questo articolo, essi devono in ogni momento essere in grado di fornire prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformità alla legislazione colà in vigore e sono responsabili per -qualsiasi violazione eventualmente commessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-13