Accordo
Art. 6
In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-6