Accordo

Art. 6

In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. — Testo vigente | Portale Normativo