Accordo

Art. 1

In vigore dal 30 mar 2010
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi: interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importaziene, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione delle Dogane e delle Accise, per il Regno di Norvegia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; g) "persona", ogni persona fisica o giuridica; h) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; j) "intelligence", l'elaborazione e l'interconnessione dei dati raccolti al fine di definire un profilo di rischio o di accertare una eventuale infrazione doganale.
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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-1

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