Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
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