Accordo

Art. 5

In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni informazione su: a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente; b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state collocate.
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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-5

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