Accordo
Art. 5
In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni informazione su:
a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state collocate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-5