Accordo
Art. 7
In vigore dal 30 mar 2010
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita un controllo speciale su:
a) persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-7