Accordo

Art. 7

In vigore dal 30 mar 2010
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita un controllo speciale su: a) persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio; c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-7

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