Accordo

Art. 12

In vigore dal 30 mar 2010
1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni forma e per lo stesso scopo. 3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.
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