Accordo
Art. 12
In vigore dal 30 mar 2010
1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni forma e per lo stesso scopo.
3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-12