Accordo

Art. 14

In vigore dal 30 mar 2010
1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo I di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) l'Amministrazione doganale richiedente, b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento, d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 3. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da mia delle Amministrazioni doganali viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 4. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell' del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente. 5. Le Amministrazioni doganali convengono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e repressione delle infrazioni doganali stabiliscano tra loro un contatto personale e diretto. 6. Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni doganali avvengono in lingua inglese o in una lingua accettabile per entrambe le Amministrazioni doganali.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. — Testo vigente | Portale Normativo