Accordo
Art. 16
In vigore dal 30 mar 2010
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale;
b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale;
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'alta Parte Contraente, devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. Essi non devono indossare uniformi nè portare armi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-16