Accordo
Art. 19
In vigore dal 30 mar 2010
1. Qualora l'assistenza prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali fondamentali di una Parte Contraente, o comporti la violazione dì un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative nazionali, l'assistenza può essere rifiutata, fornita parzialmente o fornita in base a determinati requisiti o condizioni.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere.
4. Nel caso in cui l'assistenza sia rifiutata o differita, dovranno esserne fornite le motivazioni.
Storico versioni
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