Accordo

Art. 22

In vigore dal 30 mar 2010
L'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese, comunicano direttamente al fine di trattare le questioni sorte dall'applicazione del presente Accordo che non siano questioni di politica estera o di diritto internazionale. Le Amministrazioni doganali stabiliscono di concerto le disposizioni dettagliate per applicazione del presente Accordo.
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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. — Testo vigente | Portale Normativo