Accordo

Art. 25

In vigore dal 30 mar 2010
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
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Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. — Testo vigente | Portale Normativo