Accordo
Art. 25
In vigore dal 30 mar 2010
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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