Accordo
Art. 21
In vigore dal 30 mar 2010
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-21