Accordo
Art. 15
In vigore dal 30 mar 2010
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorità competente, oppure
c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 lett. a) del presente articolo può comportare l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-15