Accordo

Art. 15

In vigore dal 30 mar 2010
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorità competente, oppure c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 lett. a) del presente articolo può comportare l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-15

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