Accordo
Art. 10
In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materie doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-10