Accordo

Art. 10

In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari; c) lo scambio di esperti in materie doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. — Testo vigente | Portale Normativo