Accordo

Art. 9

In vigore dal 30 mar 2010
Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-9

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