Accordo

Art. 11

In vigore dal 30 mar 2010
1. L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione. 2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e da una traduzione, ai sensi di quanto stabilito nell' par. 3 e par. 6. 3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformità alle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita, è accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente. 4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non è possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita. 5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare. 6. L'istanza di fallimento nei confronti del debitore sulla base di un debito doganale può essere inoltrata solo se le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti acconsentono. Le spese originate dalle procedure fallimentari sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 7. Nel recupero crediti in relazione al presente Accordo non si inizia un'azione legale nel tenitorio dell'Amininistrazione doganale adita previo consenso delle Autorità doganali. 8. L'amministrazione doganale adita può concedere la possibilità di differire o rateizzare il pagamento, avendone dato comunicazione all'Amministrazione doganale richiedente. Il consenso di quest'ultima deve pervenire all'autorità adita prima che questa accetti il saldo, la riduzione e la remissione del debito. 9. I procedimenti relativi all'esistenza o all'ammontare del debito doganale o al suo titolo esecutivo possono essere portati solo davanti all'autorità competente dell'amministrazione doganale richiedente. 10. La richiesta di prescrizione di un documento deve avere una breve dichiarazione del contenuto del documento. 11. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale richiedente. 12. Il credito viene riscosso nella valuta dell'Amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta. 13. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'Amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative della parte Contraente adita.
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