Accordo

Art. 4

In vigore dal 30 mar 2010
1. Su richiesta; l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. — Testo vigente | Portale Normativo