Accordo
Art. 3
In vigore dal 30 mar 2010
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
3. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
Storico versioni
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