Convenzione

Art. 9

Cumulo di crediti

In vigore dal 14 gen 2010
Cumulo di crediti 1. I limiti della responsabilità determinati conformemente all' si applicano all'insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento: a) nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell' e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure b) nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di soccorso da tale nave e dell'addetto o addetti alle operazioni di soccorso che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure c) nei confronti dell'addetto o addetti al soccorso che non agiscano da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di soccorso e di qualsiasi persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili. 2. I limiti della responsabilità determinati conformemente all' si applicano all'insieme dei crediti ivi contemplate e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell' rispetto alla nave di cui all' e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo