Convenzione
Art. 9
Cumulo di crediti
In vigore dal 14 gen 2010
Cumulo di crediti
1. I limiti della responsabilità determinati conformemente all' si applicano all'insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento:
a) nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell' e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o
inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure
b) nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di soccorso da tale nave e dell'addetto o addetti alle operazioni di soccorso che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure
c) nei confronti dell'addetto o addetti al soccorso che non agiscano da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di soccorso e di qualsiasi persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili.
2. I limiti della responsabilità determinati conformemente all' si applicano all'insieme dei crediti ivi contemplate e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell' rispetto alla nave di cui all' e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-9