Convenzione
Art. 12
Ripartizione del fondo
In vigore dal 14 gen 2010
Ripartizione del fondo
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell' e dell', il fondo è ripartito tra i creditori in proporzione ai loro crediti riconosciuti nei confronti del fondo.
2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato un credito nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l'ammontare che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.
3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 può anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione è permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.
4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che può essere costretta a pagare, in una data successiva, in tutto o in parte, un tale ammontare di risarcimento relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o un'altra autorità competente dello Stato ove il fondo è stato costituito può ordinare che una somma sufficiente venga provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data successiva.
Storico versioni
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