Convenzione
Art. 16
Firma, ratifica ed adesione
In vigore dal 14 gen 2010
Firma, ratifica ed adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resta aperta all'adesione.
2. Ogni Stato può divenire Parte della presente Convenzione attraverso:
a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o
approvazione; o
b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione,
seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
c) l'adesione.
3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento formale a tale fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale").
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-16