Convenzione

Art. 21

Revisione degli ammontari della limitazione e dell'unità di conto o dell'unità monetaria

In vigore dal 14 gen 2010
Revisione degli ammontari della limitazione e dell'unità di conto o dell'unità monetaria 1. Nonostante le disposizioni dell', l'Organizzazione convocherà una Conferenza, avente come unico oggetto di revisionare gli ammontari stabiliti negli e nell' paragrafo 2 o di sostituire una o l'altra, ovvero entrambi le Unità specificate nell' paragrafo 1 e 2 con altre Unità. La revisione degli ammontari verrà effettuata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale. 2. L'Organizzazione convocherà tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parte. 3. La decisione di rivedere gli ammontari o di sostituire le Unità con altre unità di conto è adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti a tale Conferenza. 4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l'entrata in vigore di un emendamento, applica la Convenzione come emendata.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-21

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