Convenzione

Art. 23

Lingue

In vigore dal 14 gen 2010
Lingue La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Londra, il 19 novembre 1986.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-23

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Lingue (Art. 23 Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la sua attuazione.) — Testo vigente | Portale Normativo