Convenzione
Art. 22
Depositario
In vigore dal 14 gen 2010
Depositario
1. La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale:
a) trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione;
b) informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa:
i) ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni relativa riserva formulata, nonché della data in cui tale firma o deposito sono intervenuti;
ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento;
iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;
iv) ogni emendamento adottato conformemente agli ;
v) ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione.
3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa è trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-22