Convenzione

Art. 22

Depositario

In vigore dal 14 gen 2010
Depositario 1. La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale: a) trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione; b) informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa: i) ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni relativa riserva formulata, nonché della data in cui tale firma o deposito sono intervenuti; ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento; iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto; iv) ogni emendamento adottato conformemente agli ; v) ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione. 3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa è trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-22

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