Art. 1

Autorizzazione all'adesione

In vigore dal 14 gen 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . (Autorizzazione all'adesione) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo".
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-rd-1

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