Art. 1
Autorizzazione all'adesione
In vigore dal 14 gen 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-rd-1