Convenzione
Art. 1
Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilità
In vigore dal 14 gen 2010
Traduzione non ufficiale
Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
AVENDO RICONOSCIUTO l'opportunità di definire, tramite accordo, alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi,
HANNO DECISO di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue:
Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilità
1. I proprietari delle navi e gli addetti al soccorso, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente ai crediti previsti dall'.
2. Il termine "proprietario di nave" indica il proprietario, il noleggiatore, l'armatore, l'armatore-gerente di una nave d'alto mare.
3. "Addetto al soccorso" indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso comprendono anche le operazioni di cui all' paragrafo 1, lettera d), e) ed f).
4. Se vengono presentate crediti di cui all' nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell'addetto al soccorso, tale persona avrà diritto di avvalersi della limitazione della responsabilità contemplata nella presente Convenzione.
5. Nella presente Convenzione per "responsabilità del proprietario di nave" s'intenderà la responsabilità in una causa intentata contro la nave.
6. L'assicuratore che copre le responsabilità relative a crediti soggetti a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avrà diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell'assicurato.
7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non costituirà un'ammissione di responsabilità.
Storico versioni
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