Convenzione
Art. 3
Crediti esclusi dalla limitazione
In vigore dal 14 gen 2010
Crediti esclusi dalla limitazione
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano a:
a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune;
b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, o di ogni suo emendamento o protocollo in vigore;
c) crediti regolati da qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che disciplini o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari;
d) crediti contro il proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;
e) crediti di persone al servizio del proprietario della nave o dell'addetto al soccorso i cui compiti siano connessi ai servizi della nave o alle operazioni di soccorso, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali crediti, se in base alla legge che regola il contratto d'ingaggio tra il proprietario della nave o l'addetto al soccorso e detto personale, il proprietario della nave o l'addetto al soccorso non abbia il diritto di limitare la propria responsabilità in relazione a tali crediti, ovvero se, in forza di tale legge, a questi è permesso solo di limitare la propria responsabilità ad un ammontare superiore a quello previsto all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-3