Convenzione
Art. 7
Limite per i crediti dei passeggeri
In vigore dal 14 gen 2010
Limite per i crediti dei passeggeri
1. Per quanto riguarda i crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave provocate dal medesimo evento, il limite della responsabilità del proprietario della nave è pari ad un ammontare di 46.666 unità di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al certificato di navigabilità, ma non può essere superiore ai 25 milioni di unità di conto.
2. Ai fini del presente articolo "crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave" significa ogni credito presentato da, o da parte di, qualsiasi persona trasportata da tale nave:
a) in base ad un contratto di trasporto di passeggero; oppure
b) che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-7