Convenzione

Art. 10

Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione

In vigore dal 14 gen 2010
Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione 1. La limitazione della responsabilità può essere invocata anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all'. Tuttavia, uno Stato Parte può stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di un credito soggetto alla limitazione, una persona responsabile può invocare il diritto a limitare la propria responsabilità solo se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorchè viene invocato il diritto alla limitazione. 2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell'. 3. Le norme di procedura concernenti l'applicazione del presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentata la causa.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-10

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