Convenzione
Art. 6
Limiti generali
In vigore dal 14 gen 2010
Limiti generali
1. I limiti della responsabilità per crediti diversi da quelli citati nell', derivanti da uno stesso evento, verranno calcolati come segue:
a) per quanto riguarda i crediti relativi a morte o lesioni personali:
i) 333 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):
per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 500 unità di conto;
per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unità di conto;
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unità di conto; e
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unità di conto;
b) per quanto riguarda ogni altro credito:
i) 167 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):
per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167 unità di conto;
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unità di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 83 unità di conto.
2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera b) sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata dei crediti di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al paragrafo 1 lettera b).
3. Tuttavia, senza pregiudizio dei diritti relativi ai crediti per morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte può stabilire nella sua legislazione nazionale che i crediti per danni alle opere portuali, ai bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione abbiano, rispetto agli altri crediti di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorità prevista da detta legislazione.
4. I limiti della responsabilità relativa a qualsiasi addetto al soccorso che non operi da una nave, o relativa a qualsiasi addetto al soccorso che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sta prestando opera di soccorso o di salvataggio, sono calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate.
5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave è la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, del 1969.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-6