Convenzione

Art. 11

Costituzione del fondo

In vigore dal 14 gen 2010
Costituzione del fondo 1. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa può costituire un fondo presso il tribunale o altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è stata promossa un'azione legale relativa a crediti soggetti a limitazioni. Il fondo deve essere costituito per la somma degli ammontari fissati negli che sono applicabili ai crediti di cui tale persona possa essere responsabile, insieme ai relativi interessi maturati a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito sarà disponibile solo per il pagamento dei crediti per le quali può essere invocata la limitazione della responsabilità. 2. Un fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma, sia fornendo una garanzia accettabile, ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove viene costituito il fondo,che sia considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente. 3. Un fondo costituito da una delle persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2 dell' o dal suo assicuratore è ritenuto costituito, rispettivamente, da tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) o al paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-11

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