Convenzione

Art. 13

Preclusione di altre azioni

In vigore dal 14 gen 2010
Preclusione di altre azioni 1. Ove sia stato costituito un fondo in conformità all', a qualsiasi persona che abbia presentato un credito nei confronti del fondo verrà precluso l'esercizio di ogni diritto relativo a tale credito nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito tale fondo. 2. Dopo che è stato costituito un fondo di limitazione conformemente all', qualsiasi nave o altro bene, appartenente ad una persona a nome della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per un credito che possa essere presentato nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, possono essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un'altra autorità competente di tale Stato. Tuttavia, tale revoca è sempre essere disposta se il fondo di limitazione è stato costituito: a) nel porto ove l'evento ha avuto luogo, o, se si è verificato fuori del porto, al primo porto di attracco successivo; o b) nel porto di sbarco, relativamente a crediti per morte o lesioni personali; o c) nel porto di scarico relativamente ai danni al carico; o d) nello Stato ove è stato effettuato il sequestro. 3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo se il creditore può presentare un credito nei confronti del fondo di limitazione dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale credito.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-13

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Preclusione di altre azioni (Art. 13 Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la sua attuazione.) — Testo vigente | Portale Normativo