Convenzione

Art. 14

Legislazione applicabile

In vigore dal 14 gen 2010
Legislazione applicabile Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-14

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Legislazione applicabile (Art. 14 Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la sua attuazione.) — Testo vigente | Portale Normativo