Convenzione
Art. 14
Legislazione applicabile
In vigore dal 14 gen 2010
Legislazione applicabile
Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-14